Il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 ottobre 2013, ha approvato il testo del disegno di legge 1107/2013 di conversione del DL 102/2013 meglio noto come decreto IMU che tra le diverse misure che possono interessare il mondo del lavoro, prevede lo slittamento al 30 novembre 2013 del termine ultimo entro il quale i Comuni devono approvare il bilancio di previsione.

Oltre a questo differimento l’articolo 8 stabilisce, per il 2013, che le deliberazione e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune e che viene prorogato al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

L'articolo 10 dispone invece un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. L’incremento è ripartito tra le regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione.

Sempre l’art.10, al comma 2 prevede una modifica delle procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello. Più precisamente le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente, anziché nell'anno corrente, e che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il mese di febbraio. Nell’attuale disciplina invece, il decreto è sempre stato emanato alla fine dell'anno solare di competenza o nel corso dell'anno solare successivo.

L’Art. 11 prevede la costituzione di un ulteriore contingente pari a 6.5000 soggetti nei cui confronti è applicabile la disciplina previgente alle norme del DL 201/2011 (L. 214/2011) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle "finestre". Si tratta in sostanza dei c.d. esodati. Inoltre, l’art.11bis, inserito in sede di conversione, autorizza altri 2.500 soggetti ad accedere al trattamento pensionistico secondo le vecchi regole, purchè si tratti di lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.42, c.2, DLgs 151/2001.

Infine l’articolo 12, modificato in sede di conversione, riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l’anno 2013 ed a 530 euro a decorrere dal 2014 (il DL 102/2013 aveva invece previsto a 230 euro il limite per il 2014).

Sempre a decorrere dal 2014 resta invece inalterato a 1.291,14 euro l'importo limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Il comma 2-bis inserito dalla Camera prevede invece, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, previsto nell'articolo 334 del DLgs n. 209/2005. Pertanto a decorrere dal medesimo periodo d'imposta non sarà più deducibile dal reddito complessivo del contraente il contributo per la parte che eccede i 40 euro.