Sulla G.U. n. 26 del 28/09/2018 è stato pubblicato il DL 28 settembre 2018, n. 109, meglio noto come Decreto Genova, che tra le varie disposizioni prevede il rifinanziamento della CIGS per cessazione di attività ai sensi del D.Lgs. 148/2015.

Lo prevede l’art. 44 secondo cui possono essere autorizzati, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

L’autorizzazione, concessa in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale, opera anche nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

Il provvedimento approvato dal Governo riconosce (art.4) anche benefici alle imprese aventi sede operativa all’interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera a Genova, nonché ai professionisti, agli artigiani e ai commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017.

In particolare i benefici consistono nel riconoscimento di un somma fino al 100% del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2018. I criteri e le modalità di erogazione delle somme saranno stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

Sempre con riferimento a Genova, l’art. 8 istituisce nell’ambito del territorio della città metropolitana una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 che ha istituito le ZFU.

Quindi le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell’attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;

- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.

Le esenzioni in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis e spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Infine, l’art. 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.