Il Ministero dell'Interno ha fornito 10 chiarimenti sul nuovo decreto flussi, rispondendo alle domande pubblicate lunedì 3 luglio sul Sole 24 Ore. Tra le novità si segnala l'emanazione di un decreto a parte per i lavoratori stagionali che dovrebbe autorizzare 30mila ingressi. Viene confermata l'applicazione delle legge Bossi-Fini in vigore. Inoltre il Ministero precisa che se il datore di lavoro domestico muore prima che arrivi il nulla-osta, l'assunzione può essere portata a termine da un suo familiare. Se invece è un'azienda a cessare, può subentrare solo l'azienda che l' ha rilevata. Il Viminale ribadisce infine che il nuovo decreto non sarà una regolarizzazione. Chi si trova in Italia irregolarmente dovrà quindi tornare comunque nel suo paese d'origine per prendere il visto, e fino a quel momento dovrà sopportare tutti i disagi e i rischi della sua condizione di clandestino: prima tra tutti l'eventualità di essere sorpreso dalle forze dell'ordine ed espulso. Riportiamo di seguito i 10 chiarimenti del Ministero dell'Interno: - 1 - Sarà tenuto a qualche nuovo adempimento il datore di lavoro che ha presentato domanda il 14 marzo 2006 in base al " vecchio" decreto flussi 2006 per l'assunzione di un extracomunitario e vuole beneficiare del decreto in arrivo? R. Va innanzitutto ribadito che l'attuale legge, la Bossi Fini, prevede un decreto flussi annuale che definisce le quote massime di stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, ma prevede anche la possibilità di ulteriori decreti nel corso dell'anno nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità. Se si farà un nuovo decreto flussi per l'anno 2006, dunque, questo sarà in applicazione della legge, prenderà in considerazione le domande presentate ai sensi del Dpcm del 15 febbraio 2006 e non imporrà alcun ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro. - 2 - In particolare, il nuovo decreto prevederà che il lavoratore attualmente già in Italia torni nel Paese di origine per la richiesta del visto di nulla osta al consolato italiano ( seguendo alla lettera la Bossi Fini)? R. Nella vigenza della Bossi Fini, i requisiti prescritti per l'accesso al lavoro restano gli stessi sia per il decreto annuale che per i decreti successivi, ivi compreso quello della residenza all'estero dello straniero con il quale si intende instaurare il rapporto di lavoro. - 3 - Lo straniero irregolare, occupato in Italia, e per il quale è stata presentata una domanda di assunzione lo scorso 14 marzo 2006, può essere soggetto a espulsione con accompagnamento alla frontiera? R. Come detto, la legge Bossi Fini presuppone che le domande siano state presentate con i lavoratori interessati all'estero. Dunque finché vige, e se non verranno accertate irregolarità nelle domande, anche il nuovo decreto deve presumerlo. È evidente invece che sui clandestini si continuano ad applicare le norme vigenti. - 4 - Lo straniero irregolare per il quale è stata presentata domanda per le quote 2006 può liberamente circolare sul territorio nazionale ( ad esempio una badante può accompagnare la persona che assiste in vacanza) senza essere considerato clandestino? Deve portare con sé copia della ricevuta della raccomandata assicurata spedita a marzo? R. Si vedano le risposte precedenti. - 5 - I tempi di attesa delle pratiche di assunzione si ipotizzano lunghi. È noto che la stragrande maggioranza dei lavoratori per i quali è stata presentata domanda sono in Italia. È previsto, come già avvenuto per la regolarizzazione del 2002, agli stranieri che hanno con sé la ricevuta dell'assicurata di avere la tessera sanitaria fino alla definizione dell'iter del nulla osta al lavoro? R. La legge che applichiamo asserisce che non si tratta di una regolarizzazione e finché la applichiamo non si deve parlare di regolarizzazione. Per il resto anche in questo caso vale quanto detto in precedenza, dunque non è previsto alcun rilascio della tessera sanitaria agli stranieri. - 6 - La normativa sull'immigrazione dispone che le operazioni di assunzione si esauriscano con il rilascio del nulla osta all'assunzione entro un determinato periodo. Al momento il termine è stato superato. Per indisponibilità del datore originario- ad esempio per fallimento o in caso di decesso del datore di lavoro -, un familiare o un terzo può " subentrare " nella richiesta di assunzione presentata per il lavoratore straniero? R. Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico o di cessazione dell'azienda mentre è in corso la procedura per il nulla osta al lavoro, è possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto o da parte dell'azienda che a tutti gli effetti rileva l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta. Tale ipotesi è possibile qualora questi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà. Pertanto, il nuovo datore di lavoro che intende assumere il cittadino straniero in base a questo principio dovrà presentare allo sportello unico per l'immigrazione competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguire la procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero. - 7 - La richiesta di nulla osta all'assunzione può essere presentata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del decreto flussi. Le domande di assunzione avranno un limite temporale ( il 14 marzo o il 30 maggio) anche se un datore di lavoro ha la capacità economica e la disponibilità alloggiativa? R. Nell'ambito del Dpcm del 15 febbraio non è prevista alcuna limitazione temporale. Nell'ipotesi di emanazione di un secondo decreto flussi è ben probabile che esso fissi un limite temporale retrodatato. - 8 - Le " quote " previste dal nuovo decreto per rapporti di lavoro subordinato non stagionale corrisponderanno esattamente al numero delle domande presentate in eccedenza riguardo al precedente decreto flussi oppure saranno di meno o di più? R. È all'esame l'ipotesi di disporre l'ampliamento delle quote di ingresso sulla base della differenza tra le istanze presentate e le quote già assegnate dal Dpcm del 15 febbraio 2006. - 9 - Il nuovo decreto, sempre riguardo ai rapporti di lavoro subordinato non stagionale, conterrà o meno quote " riservate" ai cittadini di determinati Paesi? Il nuovo decreto affronterà anche il problema del lavoro stagionale o per quello si sta eventualmente pensando ad altri provvedimenti? R. Il nuovo decreto prenderà in considerazione tutte le domande presentate per le quote riservate ai cittadini dei paesi che collaborano alla lotta contro l'immigrazione clandestina. Per quel che concerne gli stagionali è in corso di definizione un Dpcm che consenta l'ingresso di 30mila lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 ter del Dl 35/ 2005, convertito con legge 80/ 2005. - 10 - Un datore di lavoro ha chiesto l'assunzione di un lavoratore straniero e, solo dopo la spedizione dell'assicurata, il cittadino straniero gli ha comunicato di essere stato espulso nel 2004. La pratica non è stata ancora trattata dallo Sportello unico per l'immigrazione. Nel frattempo lo straniero deve presentare un'istanza di rientro al ministero dell'Interno o una semplice istanza di revoca al Prefetto? R. Lo straniero, per il quale sia stato richiesto e ottenuto il nulla osta all'assunzione nominativa, dovrà presentare istanza di speciale autorizzazione al rientro ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del Testo unico al ministro dell'Interno per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche nel paese di provenienza.