Decreto Flussi 2014: le nuove quote di ingresso per i cittadini non comunitari
A cura della redazione
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 7201 del 22 dicembre 2014, emanata di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito alle quote di ingresso per motivi di lavoro autonomo e subordinato a favore dei cittadini non comunitari, per l’anno 2014, previste dal DPCM 11.12.2014.
In base al provvedimento di cui sopra, sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nella quota sono comprese anche le 2.000 unità già previste dal DPCM 12.03.2014 sui flussi di ingresso per motivi stagionali, riservate ai partecipanti all’EXPO 2015.
Delle 17.850 quote, 1.000 sono riservate ai cittadini extraUE che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del DLgs 286/1998.
2.400 quote sono riservate al lavoro autonomo. Si tratta più precisamente di cittadini stranieri che appartengono ad una delle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
100 quote sono destinate la lavoro subordinato e autonomo per i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Diverse quote sono poi destinate alle conversioni dei permessi di soggiorno. Più precisamente:
4.050 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
6.000 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
1.050 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
1000 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
250 quote sono riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
A partire dalle ore 8.00 del 23 dicembre è possibile il pre-caricamento delle domande all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp. Le stesse potranno essere inoltrate telematicamente a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al termine di otto mesi dalla data della predetta pubblicazione.
In merito alla conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il Ministero del lavoro ricorda che, al fine di evitare scorrettezze, la suddetta conversione non può avvenire prima che sia trascorso un periodo minimo di 3 mesi durante il quale si è svolta attività stagionale.
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