2È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la Legge 19.12.2019, n. 157, di conversione del DL 26.10.2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Tra le novità in materia di lavoro si segnala il “contrasto alle indebite compensazioni” (art. 3). In particolare, viene confermato che i crediti derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP che emergono dalle dichiarazioni fiscali, di importo superiore a € 5.000 (peraltro soggette al visto di conformità), possono essere oggetto di compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (si ritiene risultino coinvolti anche i sostituti d’imposta con il modello 770).

Viene rivista la modalità e la tempistica delle compensazioni dei crediti mediante F24, al fine di contrastare indebite compensazioni. In particolare:

Il testo del DL prevede che:

  • Chi intende effettuare (non più solo i titolari di partita IVA) compensazioni dei crediti IVA, imposte, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, crediti maturati dai sostituti d’imposta e crediti di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Detta disposizione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

N.B. – Il dossier di accompagnamento precisa: “tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti”.

Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA.

Il testo, in sede di conversione, non subisce modifiche; pertanto, occorre definire l’esatta entrata in vigore del provvedimento: in assenza di precisazioni da parte dell’A.E., si ritiene che, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’A.E. decorra dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, vale a dire dal 26.12.2019.

Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione della delega di pagamento (F24), il comma 5 stabilisce che qualora dall’attività di controllo i crediti indicati in F24 si rivelano, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto interessato la mancata esecuzione della delega di pagamento determinando l’applicazione della corrispondente sanzione prevista dall’art. 15, c. 2 ter, del D.Lgs. 471/1997 (sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita). È data facoltà al contribuente di fornire, entro 30 giorni, i necessari chiarimenti. In ogni caso, non si procede all’iscrizione a ruolo se si paga entro 30 giorni (le citate disposizioni sono da rendere operative con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).

Alla mancata esecuzione della delega è, altresì, applicabile (comma 6) la nuova sanzione amministrativa pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita (nel testo originario euro 1.000 per delega).

Non risulta applicabile il concorso di violazioni e continuazione ex art. 12, D.Lgs. 472/1997. La predetta disposizione si applica a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.