La Camera dei deputati, sul proprio sito internet, ha reso noto che il 4 dicembre 2019 in aula si terrà l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220-A).

Tra le disposizioni modificate dalla Commissione bilancio si segnala quella contenuta nell’art. 4 del DL 124/2019 finalizzata al contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore degli appalti.

Più precisamente la norma sostituisce interamente la disciplina riferita alle ritenute operate in busta paga dal datore di lavoro (commi 1 e 2) e ripropone, senza variazioni, il testo dei commi 3 e 4.

La nuova disciplina, introdotta inserendo l’articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997, è rivolta ai soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Si dispone che tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti (comma 1 dell’art. 17-bis).

La disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie (comma 5 dell’art. 17-bis): risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi; - non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro. Sono escluse dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione (comma 8 dell’art. 17-bis). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

La Commissione ha inoltre inserito nel testo del DDL l’art.16-bis reca modifiche alla disciplina relativa alla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.

La norma, intervenendo sul comma 4 dell’art. 34 del d.lgs. n. 241/97, estende la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730. In particolare, viene soppressa dal 2020 l’attuale esclusione riferita ai titolari di indennità percepite dai membri del Parlamento europeo e sono inclusi i titolari di altri redditi, ferma restando l’esclusione per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, di cui agli articoli 53 e 55 del TUIR.

Inoltre si interviene sul regolamento per l’assistenza fiscale tramite CAF di cui al DM 31 maggio 1999, n. 164 ridefinendo alcune scadenze riferite al modello 730.

Si segnalano, tra le altre:

- il termine per la presentazione del modello 730 è differito dal 7 luglio al 30 settembre in caso di presentazione tramite sostituto d’imposta e dal 23 luglio al 30 settembre per l’invio tramite CAF o altri soggetti autorizzati;

- si interviene sui termini relativi agli adempimenti dei CAF e professionisti abilitati, tra i quali la scadenza per l’invio del modello 730 all’Agenzia delle entrate. Rispetto all’attuale modulazione in tre scadenze, fissate in funzione della data in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione al CAF o professionista abilitato, sono individuate 5 scadenze le quali, oltre a prevedere lievi modifiche alle 3 scadenze vigenti che comunque sono confermate entro il 23 luglio, includono ulteriori due scadenze fissate al 15 e al 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente, rispettivamente, dal 16 luglio al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre;

- viene differito dal 7 marzo al 16 marzo il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate deve inviare le comunicazioni al sostituto d’imposta;

- i termini per la trasmissione del modello 730 all’Agenzia delle entrate da parte del sostituto d’imposta sono ridefiniti prevedendo la medesima modulazione fissata per gli invii da parte dei CAF e professionisti abilitati. Pertanto, l’ultima scadenza è differita dal 7 luglio al 30 settembre);

- il conguaglio a debito o a credito del lavoratore dipendente è, rispettivamente, trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro nella “prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo” a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in luogo della “retribuzione di competenza del mese di luglio”). Analogamente, i conguagli riferiti ai titolari di pensione sono trattenuti o rimborsati “a partire del secondo mese successivo a quello di ricevimento” del prospetto di liquidazione (in luogo di “a partire dal mese di agosto o di settembre”.

Ulteriori modifiche sono previste per alcuni adempimenti riferiti alla disciplina del modello 730. Tra questi, i termini riferiti alla Certificazione Unica (CU) predisposta dal datore di lavoro, i termini per la predisposizione del modello precompilato da parte dell’Agenzia delle entrate e i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni da parte di soggetti terzi per oneri e spese sostenuti dai contribuenti.