Decreto Dignità: approvato dalla Camera il DDL di conversione con le nuove norme per il lavoro
A cura della redazione
La Camera ha approvato il 2 agosto 2018 il disegno di legge di conversione del DL 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Molte sono le modifiche riguardanti il mondo del lavoro apportate dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) al testo del provvedimento nel corso dell’esame in sede referente.
Di seguito sintetizziamo le principali novità rispetto al testo del DL 87/2018.
Viene modificato l’art.2, c.2, del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che la presunzione di subordinazione non si applichi anche ai rapporti di collaborazione stipulati con gli operatori che prestano la loro attività nell’ambito del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di cui alla L. 74/2001.
Viene modificato l’art.19 del D.Lgs. 81/2015 prevedendo che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento di detto limite. Questa sanzione trova applicazione anche in caso di rinnovo senza causale o proroghe oltre i 12 mesi senza causale.
Viene previsto un periodo transitorio. In particolare le nuove disposizioni sui contratti a termine previste dal Decreto dignità trovano applicazione per quelli stipulati dalla data di entrata in vigore del DL 87/2018 avvenuta il 14 luglio 2018. Invece per proroghe e rinnovi di contratti stipulati prima del 14/07/2018, le novità si applicano solo dopo il 31 ottobre 2018. Quindi per le proroghe ed i rinnovi fino a questa data continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015.
Il provvedimento ritorna sul c.d. bonus giovani previsto dalla Legge di Bilancio 2018, modificando indirettamente il contenuto dell’art.1, c.100-108, della Legge 205/2017 ed estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero relativo all’assunzione di soggetti di età fino a 35 anni non compiuti. Possono così beneficiare dell'esonero anche le assunzioni di soggetti che hanno già compiuto 30 anni ma non ancora i 35 anni. Questi ultimi dal 2019 non sarebbero rientrati nel beneficio secondo le previsioni originarie della Legge di Bilancio 2018.
Sostanziali modifiche sono state apportate alla disciplina delle somministrazione di lavoro. In particolare, viene sostituito integralmente l’art. 31, c. 2, del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art.23 del predetto decreto legislativo in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). I suddetti limiti quantitativi non trovano applicazione per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Nei confronti dei contratti di somministrazione non trovano applicazione non solo le disposizioni di cui agli artt. 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza) del D.Lgs. 2015, ma anche il comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto che regolamenta il c.d. stop and go.
Viene introdotta la disciplina della c.d. somministrazione fraudolenta che ha luogo quando è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questo caso il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Viene specificato inoltre che nell’ambito del contratto di somministrazione, la disciplina prevista dal Decreto dignità sul contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle causali, trovi applicazione soltanto nei confronti dell’utilizzatore.
Molte le novità anche in merito alla prestazione di lavoro occasionale. Più precisamente si specifica che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (pari a 5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti (pensionati di vecchiaia, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori del REI) siano considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i medesimi soggetti autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS.
Anche per il settore agricolo, viene inserito l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Inoltre vengono escluse dal divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori, ma solo per le attività lavorative rese da pensionati di vecchiaia, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori del REI.
Si specifica che un utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro e che l'1% degli importi versati venga destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.
Viene ampliato il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’utilizzatore appartenente al settore del turismo e gli enti locali. Viene altresì specificato che per detti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni. Conseguentemente, nel settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite al medesimo arco temporale di 10 giorni, in luogo dei 3 attualmente previsti.
Si prevede che il pagamento del compenso al prestatore di lavoro occasionale possa essere effettuato anche per il tramite di uno sportello postale, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica. Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.
Viene escluso dall’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, l’imprenditore agricolo, nel caso in cui la suddetta violazione derivi dalle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (pensionati di vecchiaia, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori del REI).
In materia di licenziamento, la novella incrementa da 2 a 3 e da 18 a 27, rispettivamente, il limite minimo e massimo del numero di mensilità da corrispondere come offerta di conciliazione al lavoratore da parte del datore di lavoro in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio in sede giurisdizionale.
Vengono esclusi i contratti di lavoro domestico dall’ambito di applicazione dell’art.3, c.2, del DL 87/2018 che prevede che il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, applicato ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, sia aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Viene modificato rendendolo maggiormente comprensibile l’articolo 6 del Decreto dignità che sancisce la decadenza dalla fruizione degli aiuti di Stato che prevedono una valutazione dell’impatto occupazionale a favore delle imprese italiane (ed estere purché operanti nel territorio italiano) che non hanno garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.
In particolare la decadenza dei benefici concessi, è disposta qualora le citate imprese riducano in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva (o all’attività interessata dal beneficio) nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
La decadenza non opera se la riduzione è dovuta a casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo (ossia ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, che determinano un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro).
Se la riduzione di tali livelli è invece superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
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