Decreto Dignità: in Gazzetta la legge di conversione
A cura della redazione
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018, le legge n. 96 di conversione del DL 87/2018 – cd Decreto Dignità – in vigore dal 12 agosto.
Il decreto legge, modificato, in parte, dalla L. 96/2018, ha introdotto diverse novità, soprattutto in riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato e a quella relativa alla somministrazione in materia di lavoro.
Tra le novità si segnale la modifica dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, prevedendo che il datore di lavoro possa stipulare con un lavoratore, liberamente (ossia senza le causali), comunque entro i vigenti limiti numerici, il primo contratto a termine, purché abbia una durata non superiore a 12 mesi (proroghe comprese).
Se il contratto che si vuole stipulare ha una durata superiore a 12 mesi, comunque non oltre 24 mesi, ovvero venga rinnovato (anche se il precedente contratto era di durata inferiore a 12 mesi), è necessario indicare una delle seguenti causali:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività. Ad esempio, appalto ad un’azienda di pulizie a cui venga richiesto anche di sistemare l’archivio aziendale (attività estranea all’ordinaria attività).
- Esigenze di sostituzione di altri lavoratori. Ad esempio, assumere a termine per sostituire una lavoratrice assente per maternità, malattia, ferie, ecc.
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. Ad esempio, acquisizione di una commessa temporanea non programmabile alla quale non si possa far fronte con l’ordinario organico.
Viene previsto un periodo transitorio. In particolare, le nuove disposizioni sul contratto a termine trovano applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del DL 87/2018, avvenuta il 14 luglio 2018; mentre le novità per le proroghe ed i rinnovi contrattuali si applicheranno solo dopo il 31 ottobre 2018. Quindi per le proroghe ed i rinnovi fino a questa data continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015.
Viene introdotta la disciplina della c.d. somministrazione fraudolenta che ha luogo quando è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questo caso il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Sul piano dei licenziamenti, è stato aumentato del 50% l’indennizzo per i lavoratori ingiustamente licenziati. In caso di licenziamento ingiusto, l’indennizzo per il lavoratore può arrivare fino a 36 mensilità.
Al fine di contrastare l’uso improprio degli incentivi statali viene previsto che chi sfrutta lo Stato, prendendo soldi pubblici e delocalizzando anche in Stati UE, deve restituire tutto fino all’ultimo centesimo, più gli interessi.
Invece chi licenzia entro 5 anni da quando ha ricevuto un aiuto di Stato finalizzato a garantire determinati livelli occupazionali, deve restituire il beneficio o tutto o in parte.
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