Il Decreto Crescita è in vigore
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 100 del 30/04/2019 è stato pubblicato il DL 34/2019 meglio noto come Decreto Crescita che tra le varie disposizioni prevede anche la sostituzione dell’agevolazione (c.d. mini-IRES) prevista dai commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di tassazione agevolata IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.
Più precisamente la nuova aliquota ridotta IRES, applicabile sul reddito di impresa dichiarato, è correlata al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 20,5 per cento (in luogo del 24%) sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’organizzazione.
Il Decreto Crescita apporta anche significative modifiche al regime degli impatriati di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010.
In particolare, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2019: si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile; si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, modificata recentemente con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). In particolare, in considerazione della possibilità che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori viene chiarito che gli stessi devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. In sostanza la disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali.
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale dell’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda cessare l’attività svolta o delocalizzare la stessa al di fuori del territorio nazionale, viene previsto che l’impresa debba notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l’impresa procedono all’individuazione di un soggetto acquirente o, in caso negativo, di interventi per la reindustrializzazione e l’utilizzo delle risorse dell’apposito Fondo istituito presso il citato Ministero.
Infine, per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi e per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, sugli aiuti de minimis.
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