Conflavoro ha ricordato che la Legge 58/2019, di conversione del DL 34/2019 (c.d. Decreto crescita), tra le novità, ne ha previste alcune che riguardano la costituzione di nuove imprese con la possibilità di fruire di finanziamenti a tasso zero.

Per renderle applicabile è atteso, entro il mese di luglio, un decreto interministeriale di concerto tra i dicasteri dello Sviluppo economico e dell’Economia.

Le modifiche, in particolare, vanno a incidere sul D.Lgs. 185/2000 riguardante i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni che vogliono avviare un percorso di autoimprenditorialità.

Nel concreto, si aumenta la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero, passando da 8 a 10 anni.

Nuova e più alta soglia temporale anche per la richiesta dell’incentivo. Prima, infatti, era possibile fare domanda entro 12 mesi dalla costituzione della startup, adesso il limite viene elevato a 60 mesi.

Soprattutto, poi, viene innalzata la percentuale di copertura delle spese, che passa dal 75% all’attuale 90%.

Inoltre è sufficiente adesso che le imprese siano costituite da 36 mesi e non più da almeno 60. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia.

Le nuove imprese che possono fare richiesta di accesso alle agevolazioni a tasso zero devono essere attive nelle seguenti aree:

– Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

– Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

– Commercio di beni e servizi;

– Turismo;

– Settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile;

– Filiera turistico-culturale;

– Innovazione sociale.