Decreto Congedi Covid-19 anche per sospensione dell’attività educativa negli asili nido
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 5 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2191, di conversione, con modificazioni, del DL 30/2021, contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena.
Tra le modifiche di maggior interesse approvate in sede di conversione, all’art.2, c.1, si evidenzia l’estensione del diritto a svolgere il lavoro in modalità agile anche ai lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 16 anni per tutto o parte del periodo di sospensione, non solo dell’attività didattica, ma anche di quella educativa, fornita ad esempio dagli asili nido e micronidi.
Rimane confermato il diritto allo smart working in caso di quarantena del figlio disposta dall’ASL o di contrazione dell’infezione da Covid-19.
Inoltre è stato aggiunto il comma 1-bis al citato articolo 2 che riconosce il diritto al lavoro agile a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della L. 170/2010 o con bisogni educativi speciali sia in caso di malattia da Covid-19 del figlio, di quarantena del figlio o sospensione dell’attività didattica, sia in caso di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale.
Nei predetti casi, se l’attività non può essere svolta a distanza, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, spetta il congedo Covid-19. Adesso tale congedo viene riconosciuto anche il caso di sospensione dell’attività educativa e non solo didattica.
Si specifica che il congedo spetta ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa oppure in caso di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale.
Viene anche stabilito che il congedo può essere fruito non solo in forma giornaliera, ma anche ad ore.
Riguardo al bonus baby sitting, si specifica che lo stesso può essere fruito anche dalla polizia locale. Infine, in merito al personale del settore sanitario, viene stabilito che il bonus spetta ai lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari.
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