Il DL 185/2008 riconosce ai nuclei familiari a basso reddito una somma variabile da 200 a 1.000 euro a seconda della condizione del richiedente.
Le categorie di reddito da prendere in considerazione sono esclusivamente i redditi di lavoro dipendente, di pensione,  assimilati (soci coop, collaboratori, sacerdoti, LSU e assegni periodici al coniuge), da attività commerciale occasionale, da lavoro autonomo occasionale, fondiari a patto che siano stati percepiti insieme ai predetti redditi.
Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con la social card, ossia con la carta acquisti del valore di 40 euro mensili prevista per le famiglie con un reddito ISEE relativamente basso.
Il decreto legge offre al richiedente la possibilità di scegliere se utilizzare come base per la domanda il reddito prodotto nel 2007 oppure quello prodotto nel 2008.
Ai fini del calcolo del reddito si considerano componenti del nucleo familiare: il richiedente, il coniuge (anche non a carico purchè non legalmente separato), i figli e gli altri familiari a carico.
Il bonus, che viene erogato una tantum, ha i seguenti valori:
- euro  200  per i soggetti titolari di reddito di  pensione  ed  unici  componenti  del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15mila;
- euro  300  per  il  nucleo  familiare  di due componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro 17mila;
- euro  450  per  il  nucleo  familiare di tre componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia superiore ad euro 17mila;
- euro   500   per   il   nucleo  familiare  di  quattro componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia superiore ad euro 20mila;
- euro  600  per  il nucleo familiare di cinque componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro 20mila;
- euro 1.000 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro 22mila;
- euro 1.000 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali   ricorrano   le   condizioni   previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35mila.
Per fruire dell'agevolazione gli interessati dovranno consegnare al proprio datore di lavoro-sostituto d'imposta apposita domanda (che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione). Per i pensionati è l'INPS o altro ente previdenziale.
Circa i termini dell'inoltro dell'istanza, il decreto legge prevede che la domanda debba essere presentata entro il 31 gennaio 2009 se l'interessato ha scelto come base i redditi prodotti nel 2007 oppure entro il 31 marzo 2009 se la base è formata dai redditi del 2008.
Se invece il beneficio non è erogato dal sostituto d'imposta (si pensi al lavoro domestico dove il datore di lavoro non è anche sostituto d'imposta) la richiesta deve essere presentata per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2009 (per i redditi 2007) o entro il 30/06/2009 (per i redditi 2008). In quest'ultimo caso è possibile presentare la richiesta anche in sede di dichiarazione dei redditi 2008.
La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato oppure attraverso i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, i CAF, ai quali non deve essere corrisposto alcun compenso.
Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta a cui è stata presentata la domanda entro il mese di febbraio 2009 (per i redditi 2007) oppure entro marzo 2009 in caso di titolari di pensione da parte dell'INPS (redditi 2007). Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata sulla base dei redditi 2008 i termini di erogazione del bonus saranno rispettivamente: entro il mese di aprile 2009 (sostituto d'imposta) o entro maggio 2009 (INPS).
Invece in tutti i casi in cui il beneficio non viene erogato dai sostituti d'imposta spetterà al richiedente indicare all'Agenzia delle entrate le modalità con cui desidera ricevere il bonus.
Chi riceve il beneficio cui non ha diritto perché manca dei requisiti richiesti dal DL 185/2008 deve restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione. Chi invece non è tenuto alla dichiarazione dei redditi entro lo stesso termine dovrà restituire le somme dovute con il mod. F24.