L’INAIL, con la circolare n. 33 del 24 luglio 2023, ha fornito le istruzioni operative relative alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi ex D.L. 61/2023.

Nel periodo di sospensione ricadono i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell’art. 44, c. 3, del DPR 11242/1965.

Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. 250/1958 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie3 concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023;

codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie5 concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023;

codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 314/2001 e di cui all’art. 27 delle modalità di applicazione delle vigenti tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (MAT) per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023.

L’art. 1, c. 7, del D.L. 61/2023 dispone, inoltre, che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Pertanto:

1. entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023;

2. devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie; le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento "999269".

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

La circolare 33/2023 fornisce, da ultimo, anche le istruzioni in merito al rilascio del DURC on line.