Decreto Aiuti-bis: prorogato lo smart working semplificato per tutti
A cura della redazione
Il DDL di conversione del DL 115/2022, meglio noto come Decreto Aiuti-bis, non solo proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e i lavoratori genitori di figli fino a 14 anni di età, ma anche la possibilità per i datori di lavoro di attivare lo smart working senza stipulare l’accordo individuale, come è avvenuto fino allo scorso 31 agosto.
Nel dettaglio, l’art. 23-bis del DDL di conversione del DL 115/2022 proroga:
- dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 26, c. 2-bis del DL 18/2020).
- dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art.90, c. 1 del DL 34/2020).
- dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, il diritto allo smart working ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art.90, c. 1 del DL 34/2020).
Invece l’art. 25-bis del DDL di conversione del DL 115/2022 proroga dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 la possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del lavoro in modalità semplificata lo smart working (solo nome del lavoratore, inizio e cessazione del lavoro agile) e la facoltà di attivare il lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale (art.90, cc. 3 e 4 del DL 34/2020).
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