Decreto agosto: nessuna proroga automatica per i contratti a termine
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 203/2020 è stato pubblicato il DL 14/08/2020 n. 104 che dispone l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020 (L. 77/2020) che disponeva che il termine dei contratti a tempo determinato venisse automaticamente spostato per un periodo pari alla sospensione dell’attività subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Viene invece riconosciuta ai datori di lavoro la possibilità, in deroga all’art. 21 del D.lgs. 81/2015, e fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine, anche senza l’indicazione della causale, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
Di particolare interesse per il mondo del lavoro anche l’art.1 del provvedimento che riconosce altre 18 settimane di ammortizzatori sociali per le aziende che sospendono o riducono l’attività per covid-19 per periodi che si collocano dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane non sono soggette a condizioni particolari, mentre le 9 settimane aggiuntive sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali è già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. Per le settimane aggiuntive ai datori di lavoro viene chiesto il versamento di un contributo addizionale pari al 9%, se la riduzione del fatturato subito è inferiore al 20%, al 18% se non hanno subito alcuna riduzione. Il contributo non è dovuto se la riduzione del fatturato è stata superiore al 20%.
Sono poi previsti esoneri contributivi per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali per covid-19 per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020.
Invece ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (esclusi apprendistato e lavoro domestico) è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite di esonero pari a 8.060 euro su base annua e applicato su base mensile.
Il DL agosto dispone anche la proroga di altri due mesi per le indennità Naspi e Dis-coll il cui periodo di fruizione è terminato tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Infine si segnala il divieto dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per GMO per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per covid-19 ovvero dell’esonero dei contributi previdenziali. Il divieto non trova applicazione per i licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, ovvero nei casi di accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Sono altresì esclusi i licenziamenti intimati in caso di fallimento.
Le novità sopra sintetizzate e le altre disposizioni del DL agosto saranno oggetto di approfondimenti alla ripresa dell’attività del sito www.lavorofacile.it.
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