Il c.d. Decreto Agosto, la cui approvazione è messa all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, contiene diverse disposizioni che interessano il mondo del lavoro, tra cui la messa a disposizione delle aziende di altre 18 settimane di trattamenti a sostegno del reddito da fruire nel periodo tra il 13 luglio u.s. e il 31 dicembre 2020.

La norma però stabilisce che i periodi di integrazione richiesti e autorizzati, collocati anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati nelle prime 9 settimane.

Le altre 9 settimane sono riconosciute solo se le prime 9 sono già state interamente autorizzate e comportano per il datore di lavoro il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo del 2019.

Il contributo è pari al 9% (della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) se la riduzione del fatturato è stata inferiore del 20%. La contribuzione è pari al 18% se la riduzione è pari a zero. Non devono invece versare alcuna contribuzione se la riduzione è superiore al 20%.

L’aliquota viene determinata dall’INPS, dopo la presentazione della domanda di integrazione, sulla base dell’autocertificazione del fatturato prodotta dal datore di lavoro. Se quest’ultimo non la presenta, la contribuzione è pari al 18%.

La domanda va presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Sono previsti termini diversi in fase di prima applicazione.

Il trattamento CISOA è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda per una durata massima di 90 giorni nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Inoltre si stabilisce che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di concessione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto sono differiti al 30 settembre 2020.

Esonero contributivo e ammortizzatori sociali - L’art. 3 del Decreto agosto prevede, in via eccezionale e ad esclusione del settore agricolo, a favore dei datori di lavoro che hanno fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale per Covid-19, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di 4 mesi, riparametrato su base mensile, ad eccezione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dei premi e contributi INAIL. Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Naspi e Dis-coll – vengono prorogate di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza le prestazioni Naspi e Discoll il cui periodo di fruizione termina tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero contributivo e nuove assunzioni – fino al 31.12.2020 ai datori di lavoro, esclusi gli agricoli, che assumono (o trasformano un contratto a termine) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi contratti di apprendistato e lavoro domestico) è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di 6 mesi, riparametrato su base mensile, ad eccezione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua.

Il beneficio non spetta per i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Contratti a termine – è possibile prorogare senza causale contratti a termine a prescindere dall’emergenza Covid-19 e anche se il rapporto di lavoro non era in essere al 23.02.2020.

Inoltre la proroga e il rinnovo sono ammessi fino al 31 dicembre 2020, in luogo del 30 agosto 2020. La proroga può essere usufruita una sola volta.

Indennità 600 euro turismo e spettacolo – ai lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti terminali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto agosto, è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 600 euro.  La medesima indennità spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli sopra citata, ai lavoratori intermittenti e ai lavorator autonomi privi di partita IVA.

Indennità 600 euro ai professionisti – l’indennità ai professionisti è riconosciuta in via automatica anche per il mese di maggio ma è elevata a 1.000 euro.

Divieto di licenziamenti – fino al termine di fruizione delle integrazioni salarali resta precluso l’avvio delle procedure dei licenziamenti collettivi e la facoltà di recesso dal contratto per GMO, così come restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salvo che il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge contratto collettivo o contratto di appalto. Preclusioni e sospensioni non trovano applicazione dal 15 ottobre 2020 per i datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro connesso all’utilizzo degli ammortizzatori sociali per covid-19.

I divieti non operano per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale. Ai dipendenti spetta la NASPI.

Resta salva la possibilità di revocare il licenziamento e contestualmente richiedere il trattamento salariale.

CIG e appalto di servizi di mensa e ristorazione – In deroga alla normativa vigente, le imprese appaltatrici (incluse le cooperative) di servizi di mensa e ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19 accedono alla CIGS indipendentemente dal ricorso del trattamento ordinario o straordinario da parte della società appaltante.