Decreto Agosto: istruzioni operative per ottenere la nuove indennità
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - in continuità con le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia - a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.
In particolare, si tratta delle seguenti:
- Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 9, c. 1);
- Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio – art. 9, c. 2);
- Lavoratori dello spettacolo (art. 9, c. 4);
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 9, c. 5);
- Indennità a favore dei lavoratori marittimi (art. 10).
Tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 9, commi 1, 2, 4 e 5, del D.L. 104/2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’art. 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive in commento.
Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva di cui trattasi verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori dal citato art. 9 del D.L. 104/2020 - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e di cui all’art. 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia.
I lavoratori che non hanno, invece, mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’art. 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva ex D.L. 104/2020.
I lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del D.L. 104/2020 – non essendo stati destinatari di analoga indennità COVID-19 per la categoria di appartenenza – sono tenuti, invece, a presentare la domanda per l’accesso all’indennità di cui al medesimo art. 10, secondo le modalità di seguito specificate.
Fermo restando quanto sopra, per quanto concerne l’erogazione delle indennità di cui al citato art. 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’art. 10 del D.L. 104/2020, l’INPS riepiloga le modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori che non hanno già beneficiato delle indennità COVID-19 sopra richiamate.
In particolare, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.
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