L’INPS, con la circolare n. 169 dell’11 novembre 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’art. 43 del D.L. 73/2021 (L. L. 106/2021).

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, si precisa, innanzi tutto, che il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della circolare 140/2021, nonché dai sopra riportati codici.

L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

L’INPS, ha reso noto, inoltre, che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet, è disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro il 10 dicembre 2021 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare 169/2021).

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione.

L’INPS, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà che per la matricola indicata il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’art. 49 della L. 88/1989, rientri tra quelli oggetto di esonero;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’ammontare dell’esonero richiesto;
  • verificherà la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, utilizzando lo schema di calcolo sopra riportato sia per le integrazioni a conguaglio che per quelle a pagamento diretto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse, accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021. Al riguardo, si precisa che la domanda rimarrà nello stato “trasmessa” in attesa delle verifiche circa l’ammontare dell’esonero. Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

Con apposito messaggio, saranno emanate, da ultimo, le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.