Con Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha comunicato l’avvenuta decadenza alla data del 16 ottobre 2023 del requisito di idoneità per 13.000 Responsabili Tecnici che attualmente operano in regime transitorio per imprese iscritte all’Albo nelle catt. 1, 4, 5, 8, 9 e 10.

Cosa tratta?

Ricordiamo per iniziare, chi è e di cosa si occupa il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), esso è un esperto del settore dei rifiuti ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Dal 16 ottobre 2017 l’idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si ottiene mediante il superamento di una verifica che valuta la preparazione del soggetto, gli esami di idoneità al ruolo sono organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Una volta ottenuta l’idoneità questa deve essere aggiornata ogni 5 anni attraverso il superamento della verifica di aggiornamento.

Attraverso la deliberazione del 26 luglio 2023, n. 3 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, si stabilivano sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici, previa comunicazione alla segreteria del Comitato nazionale entro la data del 16 ottobre 2023 e purché fosse compatibile con la tempistica di presentazione della domanda (ossia l'invio, esclusivamente telematico, non prima del termine di trenta giorni e non oltre il termine di venti giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica).

Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.

Quando entra in vigore?

Il responsabile tecnico dei rifiuti deve aver superato la verifica d'idoneità entro il 16 ottobre 2023.

Indicazioni operative

Nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023, il Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali fa chiarezza con:

  • Deliberazione (naz.) 11 ottobre 2023, n. 5/ALBO/CN - Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023;
  • Circolare (Comitati) 10 ottobre 2023, n. 3 - Applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

In riferimento alla scadenza del 16 ottobre 2023, viene specificato, che dal giorno successivo le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all'impresa l'avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione.

Durante il periodo di prosecuzione dell'attività dell'impresa, l'idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell'eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l'eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell'impresa alla Sezione competente per territorio.

Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell'impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.