Il 21 giugno 2011 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del c.d. decreto sviluppo, sul quale il Governo il giorno precedente aveva posto la questione di fiducia, che tra le varie novità prevede alcune modifiche anche al credito d’imposta per i nuovi assunti al SUD.
La prima modifica riguarda il periodo di riferimento. In particolare adesso il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e non più dalla data di entrata in vigore del decreto legge 70/2011.
Novità si registrano anche nelle ipotesi di decadenza dal credito d’imposta. Questo viene meno qualora il numero complessivo dei dipendenti  tempo indeterminato (originariamente il DL non specificava la tipologia contrattuale), sia inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011 (e non più dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo).
La Camera ha inserito all’art. 2 anche il comma 7bis che specifica che, nei casi di decadenza di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui abbiano già usufruito; in particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Dalla data del definitivo accertamento di quest'ultima, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni. Ai sensi dello stesso comma 7-bis, inoltre, il diritto alla restituzione del credito d’imposta, nel caso di un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale (e che sia incorso in una delle ipotesi di decadenza suddette), è considerato credito prededucibile.