DDL delega sulla previdenza: cumulo pensione e previdenza complementare per i cocopro
A cura della redazione
E' attualmente in discussione in Parlamento il DDL che delega al Governo il compito di rivedere il sistema contributivo e pensionistico.
Tra le principali novità contenute nel testo di legge si segnalano le seguenti:
- Introduzione di un'aliquota contributiva unificata per lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori a progetto, iscritti a tutti i regimi previdenziali a partire dal 1° gennaio 2011.
- Istituzione di un pensionamento unificato di vecchiaia che garantisca una flessibilità di opzione per il requisito anagrafico di quiescenza, compreso tra 62 e 67 anni (a decorrere dal 1/01/2014).
- Istituzione di un trattamento pensionistico di base a carico dello Stato pari all'assegno sociale.
- Revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni.
- Elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici donne di un anno ogni 18 mesi (al 1° gennaio 2011 pari a 62 anni di età) a decorrere dal 1/07/2009.
- Elevazione fino a 7 mila euro della quota annua di contribuzione fiscalmente deducibile a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, nonché la riduzione al 6% dell'aliquota fiscale sui rendimenti delle forme di previdenza complementare.
- Destinazione da parte dei cocopro dell'importo della ritenuta fino a 6 punti percentuali dell'aliquota contributiva ad una forma di previdenza complementare.
- Cumulabilità totale tra pensione e redditi di lavoro. A tal fine si veda la tabella seguente che tiene conto delle diverse categorie di trattamento pensionistico e del tipo di attività svolta dal lavoratore:
Pensione |
Reddito lavoro dipendente |
Reddito lavoro autonomo |
Fino al 30/06/2009 | ||
1 - Vecchiaia |
Cumulo (100%) |
Cumulo (100%) |
2 - Anzianità (con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica oppure 37 anni di contributi e 58 anni di età) |
Cumulo (100%) |
Cumulo (100%) |
3 - Anzianità (con requisiti inferiori a quelli previsti al punto 2) |
Incumulabilità totale (100%) |
Incumulabilità parziale (ritenuta del 30% della quota eccedente l'importo dell'assegno minimo INPS attualmente pari a euro 443,00) |
Dal 1/07/2009 | ||
4 - Anzianità (con il sistema delle quote) |
Cumulo (100%) |
Cumulo (100%) |
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