E' attualmente in discussione in Parlamento il DDL che delega al Governo il compito di rivedere il sistema contributivo e pensionistico.

Tra le principali novità contenute nel testo di legge si segnalano le seguenti:

-       Introduzione di un'aliquota contributiva unificata per lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori a progetto, iscritti a tutti i regimi previdenziali a partire dal 1° gennaio 2011.

-       Istituzione di un pensionamento unificato di vecchiaia che garantisca una flessibilità di opzione per il requisito anagrafico di quiescenza, compreso tra 62 e 67 anni (a decorrere dal 1/01/2014).

-       Istituzione di un trattamento pensionistico di base a carico dello Stato pari all'assegno sociale.

-       Revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni.

-       Elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici donne di un anno ogni 18 mesi (al 1° gennaio 2011 pari a 62 anni di età) a decorrere dal 1/07/2009.

-       Elevazione fino a 7 mila euro della quota annua di contribuzione fiscalmente deducibile a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, nonché la riduzione al 6% dell'aliquota fiscale sui rendimenti delle forme di previdenza complementare.

-       Destinazione da parte dei cocopro dell'importo della ritenuta fino a 6 punti percentuali dell'aliquota contributiva ad una forma di previdenza complementare.

-       Cumulabilità totale tra pensione e redditi di lavoro. A tal fine si veda la tabella seguente che tiene conto delle diverse categorie di trattamento pensionistico e del tipo di attività svolta dal lavoratore:

 

Pensione

Reddito lavoro dipendente

Reddito lavoro autonomo

Fino al 30/06/2009

1 - Vecchiaia

Cumulo (100%)

Cumulo (100%)

2 - Anzianità (con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica oppure 37 anni di contributi e 58 anni di età)

Cumulo (100%)

Cumulo (100%)

3 - Anzianità (con requisiti inferiori a quelli previsti al punto 2)

Incumulabilità totale (100%)

Incumulabilità parziale (ritenuta del 30% della quota eccedente l'importo dell'assegno minimo INPS attualmente pari a euro 443,00)

Dal 1/07/2009

4 - Anzianità (con il sistema delle quote)

Cumulo (100%)

Cumulo (100%)