DDL concorrenza: più facile l’anticipo della previdenza complementare in caso di cessazione del lavoro
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 2 agosto 2017, con 146 voti favorevoli e 113 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, il DDL n. 2085-B, meglio noto come Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Tra le disposizioni di maggior interesse per il mondo del lavoro, merita di essere evidenziata quella contenuta nell’art. 1, cc. 38 e 39 che prevede alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
In particolare viene previsto che gli accordi collettivi, riguardanti le forme pensionistiche complementari, possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare alle forme stesse, fermo restando il principio generale di adesione alle stesse su base volontaria, e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia totale.
Inoltre viene modificata la norma sul diritto all'anticipo della prestazione pensionistica complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ad un determinato limite. Più precisamente tale limite adesso è pari a 24 mesi in luogo dei 48 previsti dalla previgente normativa.
Nel confermare che il diritto all'anticipo è consentito fino a 5 anni prima del conseguimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, si introduce la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il medesimo limite fino a 10 anni.
Il DDL concorrenza prevede anche che l'ordinamento interno della forma pensionistica complementare possa limitare il diritto all'anticipo ad una parte della prestazione e che l'aderente possa richiedere la liquidazione in forma di rendita temporanea (anche in deroga ai limiti generali previgenti per la liquidazione integrale in forma di rendita e a quelli specifici, posti dall'ordinamento interno del fondo), fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
La disposizione interviene anche in materia di riscatti della posizione individuale maturata. In particolare, con riferimento all’esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, si dispone che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come già previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare.
Infine si chiarisce che, sia nelle forme pensionistiche complementari collettive che in quelle individuali, il diritto al riscatto della posizione maturata spetti anche in tutti i casi in cui i motivi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma medesima siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole. Resta fermo che, per i suddetti casi residuali, l’aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23% e che il regime più favorevole è costituito da un’aliquota (sempre a titolo di imposta) del 15% (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti).
E' anche prevista la convocazione di un tavolo di consultazione al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari che dovrà essere convocato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DDL concorrenza.
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