Il Garante per la protezione dei dati personale, con l’autorizzazione n. 1 dell’11 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, ha autorizzato, con efficacia 1.1.2015 – 31.12.2016, il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione   dei rapporti di lavoro.
Gli interessati ai quali i dati si riferiscono sono i seguenti:
a) Lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, o di lavoro occasionale ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario, i relativi familiari e conviventi;
b) Consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;
c) Soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio;
d) Candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui sopra, fatta salva l'ipotesi relativa ai dati sensibili indispensabili contenuti in curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro;
e) Persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi;
f) Terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
a) Per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
b) Anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
c) Per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
d) Per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
e) Per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
f) Per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;
g) Per garantire le pari opportunità nel lavoro;
h) Per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.