L’INAIL, con la nota operativa del 3/08/2020 n.9466, ha precisato che, al fine di garantire l’integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione, non può essere modificata la data di scadenza dei Durc on line compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la cui validità è stata prorogata dal 31 luglio al 29 ottobre 2020.

Inoltre ricorda l’INAIL, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un DURC online con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri.

In caso di esito regolare, il DURC online sarà l’unico documento consultabile nel sistema fino alla stessa data del 29 ottobre 2020 e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.

Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della Legge 77/2020) nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni dei DM 30/01/2015 e 23/02/2016: con l’emissione di un Durc online ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità, con l’emissione di un Durc online ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata, con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata