La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 4 del 28/05/2019, ha precisato che è lecito custodire i dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori in un data base aziendale purché l’accesso sia consentito solo al medico competente.

La Commissione del Ministero del lavoro è giunta a tale conclusione partendo dal fatto che l’art.25 D.Lgs. 81/2008 prevede che spetta al medico competente istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Inoltre l’art. 53 dello stesso decreto legislativo stabilisce che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Dal combinato disposto delle citate disposizioni normative risulta che la conservazione dei dati sanitari in un data base aziendale è possibile, previo accordo tra datore di lavoro e medico competente, sempre che sia rispettato il segreto professionale e la tutela della privacy e l’accessibilità sia consentita solo al medico competente mentre sia preclusa al datore di lavoro e all’amministratore di sistema.