L’INAIL, con la circolare 11/10/2019 n.27, ha diffuso la nuova tabella con gli indennizzi del danno biologico, approvata dal Ministero del lavoro con il decreto n.45/2019, che tra le novità prevede l’unificazione sia per gli uomini che per le donne, anche se gli importi continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso tra il 6% ed il 15%.

Gli importi risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari fissati nella misura dell’8,68% dal 1° gennaio 2008 e nella misura del 7,57% dal 1° gennaio 2014 da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Gli importi sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat.

La nuova tabella trova applicazione per gli infortuni verificatesi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

In caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.

Invece si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale.

Per gli eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 restano confermati i criteri applicativi utilizzati per i due precedenti aumenti straordinari e per la rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018 applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla predetta data.

Tenuto conto che la nuova Tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione.

Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione. Nella prima ipotesi, si eroga l’importo del valore capitale applicando la nuova Tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale.

Invece in caso di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l’importo del valore capitale previsto dalla nuova Tabella, in base al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest’ultimo importo verrà però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all’età dell’assicurato e nella misura indicata nella nuova Tabella.