Il decreto legislativo 23/02/2001 n.202 correttivo del decreto legislativo 38/2000 (riforma dell'INAIL) ha previsto che il risarcimento del danno biologico, per gli infortuni denunciati dopo il 25 luglio 2000, con un invalidità che va dal 16 al 64% venga effettuato in riferimento alla tabella dei coefficienti del Testo Unico e al grado percentuale di menomazione. La correzione introdotta si riferisce all'art. 13 del decreto legislativo 38/2000 nel quale è stato previsto un nuovo regime di indennizzo in caso di danno biologico permanente conseguente ad infortunio sul lavoro e malattie professionali. In particolare il DLgs 202/2001 elimina dal calcolo della rendita nella quota relativa alle conseguenze patrimoniali, le aliquote di riduzione delle retribuzioni previste dal DPR 1124/65. Si ricorda infatti che per gli infortuni con grado superiore al 16% la rendita è unica ed è composta da 2 quote: una per l'indennizzo del danno biologico e l'altra per le conseguenze patrimoniali della menomazione. E' proprio questa seconda quota ad essere stata modificata dal DLgs 202/2001.