La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/08/2011 n.17845, ha ricordato che il divieto di licenziamento riconosciuto alla lavoratrice che intende contrarre matrimonio inizia a decorrere dalla data di pubblicazione delle nozze e dura fino a un anno dalla celebrazione dell’evento.
In particolare la Suprema Corte ha richiamato la legge 9 gennaio 1963 n.7 secondo cui il divieto di licenziamento previsto a favore delle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondato sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinato all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore, anche se, sottolineano i giudici di legittimità, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
In ogni caso non va dimenticato che se il preavviso di licenziamento arriva prima della pubblicazione delle nozze non vale a nulla richiedere al Comune di accelerare le pratiche matrimoniali, perché, non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso.