Dal 24 settembre la CIGS avrà nuovi limiti
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ricorda che a decorrere dal 24 settembre p.v., in applicazione dell'articolo 22, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015, le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Per il calcolo dell’80% assumono rilievo i dati, indicati nella domanda di concessione del trattamento, relativi al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Infatti, dall’analisi di tali dati è enucleato il numero di ore su cui calcolare la predetta percentuale.
Il Dicastero ricorda che il numero di ore lavorabili nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato non può essere modificato durante il periodo temporale preso in considerazione. Conseguentemente, il dato esposto dall’azienda costituisce un parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. In tal modo, la programmazione delle sospensioni non risente delle eventuali variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.
Nella domanda di trattamento, l’azienda deve dichiarare di impegnarsi a rispettare il limite delle ore di sospensione autorizzabili. Inoltre, ai fini dell’erogazione della CIGS, l’elenco delle ore deve essere trasmesso all’INPS, unitamente al decreto di concessione.
Da ultimo, con riferimento al regime temporale, la circolare specifica che il nuovo limite trova applicazione per i trattamenti di CIGS la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni, siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.
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