Conflavoro PMI, sul proprio sito internet, ha ricordato che la Legge di Bilancio 2019 ha incrementato l’importo delle sanzioni applicate ai datori di lavoro che violano le normative vigenti in materia di lavoro e legislazione sociale.

L’incremento delle sanzioni andrà a accrescere il Fondo risorse decentrato dell’Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare il personale.

In particolare le multe previste in caso di trasgressione sono aumentate del 10% o del 20% a seconda del tipo di inosservanza. Il primo caso riguarda tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale previste dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).

Inoltre, le maggiorazioni raddoppiano qualora nei tre anni precedenti il datore di lavoro colto in fallo sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Al fine di contrastare il lavoro nero vengono apportate modifiche all’articolo 3 del DL 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge 73/2002). Più precisamente dal 1° gennaio 2019 le sanzioni per ciascun lavoratore irregolare fino a 30 giorni di lavoro effettivo aumentano da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800. In precedenza, la forbice andava da 1500 a 9000 euro.

Si tratta del 20% in più, percentuale prevista anche quando il lavoro nero riscontrato è compreso tra i 31 e i 60 giorni di servizio. In questo caso la sanzione è compresa tra 3.600 e 21.600 euro (prima era tra 3000 e 18000 euro). Oltre i 60 giorni, invece, la sanzione va da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era compresa tra 6000 e 36000 euro).

Resta poi valido il principio secondo il quale le sanzioni aumentano di un ulteriore 20% qualora le ispezioni riscontrino la presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori.

 Il legislatore è intervenuto anche sulla somministrazione illecita di lavoro (ex articolo 18 del D.Lgs. 276/2003). Anche qui le sanzioni sono aumentate del 20%. Si tratta dell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, multato con 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.

Per quanto concerne l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale, scattano sanzioni differenti a seconda che sia riscontrato o meno il lucro. Nel primo caso la somma è compresa tra i 900 e i 4.500 euro. Nel secondo, invece, può variare tra i 300 e i 1.500 euro.

La legge di Bilancio 2019 rimodula al rialzo, ancora del 20%, anche il sistema sanzionatorio previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis, D.Lgs. 66/2003. Si tratta delle norme riguardanti la durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore complessive, comprensive di eventuali straordinari) e il numero di riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Le sanzioni, adesso, salgono da 120 a 900 euro.

Ma, se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la multa si fa più salata e la forbice risulta compresa tra 480 e 1.800 euro.

Infine, se il numero dei lavoratori fuori norma riguarda più di 10 soggetti oppure l’infrazione si è verificata in almeno cinque episodi, ecco che il verbale può variare tra 1.200 e 6000 euro. In questo ultimo caso non è nemmeno prevista la possibilità di un pagamento in misura ridotta.

Circa i riposi settimanali, anche qua l’importo della somma varia in base al numero di lavoratori coinvolti. Il mancato riposo giornaliero porta a una sanzione da 60 a 180 euro. In caso di più di 5 lavoratori o tre episodi, da 360 a 1.200 euro. Se i lavoratori sono più di 10 o gli episodi almeno cinque, la multa va da 1.080 a 1.800 euro senza poter beneficiare del pagamento ridotto.