L’Inps, con il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti in merito al raddoppio del contributo di licenziamento ex art. 1, comma 31, della L. 92/2012.

Innanzi tutto, si chiarisce che sono soggetti al versamento del contributo esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%).

Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti a versare il contributo ex art. 2, c. 31, della L. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa (art. 1, c. 137, L. 205/2017), è pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).

Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, si rammenta che, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte.

Il messaggio INPS chiarisce, inoltre, che sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate […] entro il 20 ottobre 2017”.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%, stabilita dall’art. 2, c. 31, della L. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.

Allo scopo, per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20.10.2017, il momento di avvio della procedura è quello coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché delle rispettive associazioni di categoria (in mancanza, dalle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).