L’INPS, con la circolare del 2/02/2018 n.23, ha reso noto che la nuova misura del saggio degli interessi legali pari allo 0,3%, fissata dal DM 13/12/2017 e decorrente dal 1° gennaio 2018, trova applicazione anche per il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Infatti, l’art. 116, c.15, L. 388/2000, ha disposto la riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo l’INPS precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

Pertanto, in presenza di una domanda di pagamento dilazionato, la stessa sarà accolta purché siano soddisfatti i requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,3% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Quindi ad esempio, per i debiti contributivi relativi al periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 il saggio di interesse legale sarà pari allo 0,2 %, per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 il sarà pari allo 0,1 %, mentre dal 01.01.2018 si dovrà utilizzare la nuova misura dello 0,3%.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.