L’INPS, con la circolare 7/01/2013 n.2, ha fornito alcune precisazioni in merito alla fruizione dell’istituto della mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia durante il periodo transitorio (dal 1°/01/2013 al 31/12/2016), trascorso il quale i lavoratori licenziati potranno fruire esclusivamente dell’ASPI e della miniASPI.
In merito alla mobilità, l’Istituto previdenziale ricorda che per i lavoratori licenziati durante il periodo transitorio, è prevista una graduale riduzione della durata dell’indennità. In particolare per coloro che vengono collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2014, nulla è modificato riguardo alla durata attuale della prestazione. Invece dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità verrà sensibilmente ridotta in particolare con il crescere dell’età anagrafica tenuto conto del luogo di residenza (esempio: per lavoratori del Centro Nord Italia con almeno 50 anni di età la mobilità passa da 36 mesi a 18 mesi).
La circolare ricorda che è stata estesa l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per i quali fino ad oggi quest’ultima era concessa soltanto sulla base di proroghe annuale. Si tratta delle imprese esercenti attività commerciali, con più di 50 dipendenti fino a 200; le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Proprio in merito a queste ultime aziende l’INPS evidenzia che le stesse potranno anche fruire della mobilità, dato che la legge 223/1991 prevede che l’impresa che è stata ammessa al trattamento CIGS può avviare anche le procedure di mobilità, quando nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale  ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi. Conseguentemente le imprese saranno tenute anche a versare la contribuzione per la mobilità come attualmente previsto dalla normativa vigente.
La CIGS è stata estesa anche alle imprese del trasporto aereo e del  sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Per quanto riguarda la corresponsione anticipata della mobilità, a decorrere dal 1 gennaio 2013 da parte delle aziende del commercio, del turismo e della vigilanza, poiché la stessa non è più legata alla provvista finanziaria annuale della legge di stabilità, è possibile richiedere l’intera prestazione. Pertanto le domande già presentate verranno riesaminate d’ufficio dal 1° gennaio 2013.
L’INPS ribadisce anche il venir meno dell’obbligo da parte del soggetto fruitore dell’indennità di mobilità di rendere la c.d. dichiarazione di immediata disponibilità.
Infine per quanto riguarda il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex lege 451/1994 ed ex lege 223/1991, la circolare ricorda l’abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2017. Sino al 30 dicembre 2016 comunque continueranno ad essere accolte le relative domande. Invece il trattamento di disoccupazione speciale di cui alla legge 427/1975 risulta meno favorevole all’ASPI, con la conseguenza che il lavoratore durante il periodo transitorio può presentare in alternativa alal domanda di disoccupazione speciale l’istanza per ottenere la miniASPI.