L’INPS, con il messaggio 21/06/2016 n.2757, ha precisato che dopo le modifiche disposte dall’art. 1, c. 954 della L. 208/2015, a decorre dal 2016, le detrazioni per carichi  di famiglia, spettano a tutti i soggetti non residenti purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni e a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Detta disposizione normativa ha trovato attuazione con il decreto del Ministero dell’economia emanato in data 21 settembre 2015 che stabilisce i requisiti che i richiedenti residenti all’estero devono possedere per il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni d’imposta da parte dei sostituti e che devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Pertanto, a partire dalla mensilità di luglio 2016 l’INPS azzererà le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza.

In ogni caso, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità.

Poiché la normativa in questi ultimi anni ha subito continue modifiche, l’INPS ricorda che per l’anno 2014 le detrazioni citate spettano a tutti i pensionati non residenti, indipendentemente dalla proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo.

Invece per il periodo d’imposta 2015 le detrazioni per carichi di famiglia devono essere riconosciute ai soli pensionati non residenti Schumacher, ossia quelli con residenza in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE che assicuri una adeguato scambio di informazioni.