L’INPS, con il messaggio n. 2506 del 4 luglio 2024, facendo seguito alla circolare 39/2024, ha ricordato che coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile nel 2024 (c.d. Quota 103) e decidono di proseguire l’attività subordinata, possono fruire dell’esonero contributivo dal 2 agosto p.v. Come si ricorderà, l’art. 1, c.140, della legge n. 213 del 2023, ha previsto che i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 (spettante con 62 anni di età e 41 anni di versamenti contributivi) e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. La prestazione decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione anticipata flessibile siano già stati perfezionati, comprensivi dei mesi di differimento (3/6 mesi) in relazione al fondo di appartenenza. Per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente a: 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO; 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO; 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO; 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO. La verifica del requisito contributivo pari a 41 anni o 2132 settimane sarà effettuata entro il mese di presentazione della domanda. Per eliminare l'eventuale contribuzione accreditata per i mesi successivi alla presentazione della domanda, nella fase di validazione del conto, si utilizzeranno le funzioni di eliminazione dei periodi. In caso di presentazione di domanda di revoca del beneficio dell'esonero contributivo, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.