Dal 13 aprile dilazionare i contributi INPS costa un po' di più
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 19/04/2011 n.68, ha fatto seguito all’innalzamento disposto dalla BCE (decisione del 7/04/2011) del TUR pari a 1,25% a decorrere dal 13 aprile, per precisare che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,25% (TUR + 6 punti percentuali).
La decisione della BCE comporta la variazione anche delle sanzioni civili. In particolare
la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,75% in ragione d’anno sia in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia in caso di evasione.
L’INPS ricorda anche che in caso di procedure concorsuali le sanzioni trovano applicazione in misura ridotta.
Più precisamente con la deliberazione 1/2002 l’Istituto previdenziale ha stabilito che le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR.
Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti. Con la stessa deliberazione è anche stato precisato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.
Ne consegue che se il TUR scende al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
Poichè dal 1° gennaio 2011la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,50%, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la misura delle sanzioni ridotte sarà pari all’1,50%, diversamente nel caso di evasione, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari all’1,50% maggiorato di due punti (quindi 3,50%).
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