L’INPS, con la circolare 1/10/2010 n.128, ha reso noto che a seguito del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 07/09/2010 n. prot. 2010/124566, la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dovuta a partire dalla notifica della cartelle di pagamento e fino alla data di pagamento (30 DPR 602/1973) è stata ridotta a decorrere dal 1° ottobre 2010 dal 6,83585 al 5,7567 in ragione d’anno.
La nuova misura trova applicazione anche nell’ipotesi regolamentata dal comma 9 art. 116 L. 388/2000 che stabilisce che sul debito contributivo maturano gli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto.