L’INPS, con il messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023, facendo seguito al Decreto interministeriale 28 luglio 2023, che ha adeguato la regolamentazione del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 234/2021, ha ricordato che per effetto del periodo di 15 giorni di vatatio legis, le modifiche diventeranno pienamente vigenti dal 1° ottobre p.v.

Dette modifiche, si ricorda, consistono nell’adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale e nel fatto che lo stesso può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dal D.lgs. 148/2015.

Poiché la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, l’INPS precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Infine l’INPS ricorda che non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo in merito ai beneficiari delle prestazioni, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.