L’INPS, con la circolare n. 34 del 28 marzo 2022, ha fornito le prime istruzioni in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.

La circolare sottolinea che a decorrere dal 1° marzo 2022 continueranno  ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari solo se riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Diversamente, le prestazioni di ANF e AF non saranno più riconosciute quando riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico. In pratica, dalla predetta data, per accedere all’ANF nel nucleo familiare non deve essere presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La circolare indica inoltre che, sempre a decorrere dal 1° marzo 2022, non saranno più accolte domande volte all’ottenimento dell’ANF per i nipoti “a carico dell’ascendente”. L’ANF, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.

Per i dipendenti del settore privato che continueranno a percepire l’ANF in base a quanto sinora premesso, rimarranno invariate anche le modalità di presentazione della domanda, così come le modalità di esposizione in Uniemens da parte dei datori.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, anche somministrati, fermo restando che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli, la circolare rende noto che in riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta contribuzione.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata occorre considerare che la domanda di ANF è presentata a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.

I lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti potranno presentare all’INPS, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022. Le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Analoghe considerazioni valgono per i percettori di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, ASO, AIS e IMA.