Da maggio la nuova procedura per esonero contributivo per i lavoratori distaccati nella UE
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 13/04/2010, ha ricordato che il 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).
Prima di tutto la durata massima del distacco passa da 12 a 24 mesi. L'altra grande novità riguarda il formulario E101 che verrà sostituito dal nuovo formulario A1 (che potrà avere una durata di 24 mesi); mentre sarà abolito il formulario E102 utilizzato sino ad oggi per le proroghe dei distacchi.
La competenza a decidere sulla proroga spetta sempre alle Direzioni Regionali INPS mentre la regolamentazione adesso è contenuta nell'art. 16 del Regolamento CE 883/2004 (il contenuto comunque è analogo a quello previsto dall'art. 17 del Reg. CE 1408/1971).
La nuova disciplina trova applicazione per i distacchi nei 27 Paesi UE, mentre continua a valere la vecchia procedura con i modelli E101 e E102 per Islanda, Liechtenstein, Norvegia e per la Svizzera. Medesimo discorso vale per i cittadini degli Stati terzi che rimangono soggetti alle condizioni previste dal Reg. CE 859/2003.
Il Ministero affronta anche alcune situazioni pratiche che possono verificarsi alla data del 1° maggio p.v. Tra queste segnaliamo le seguente:
- Se il formulario E101 è stato emesso per il periodo 1/05/2009-30/04/2010 verrà rilasciato il formulario A1 per l'estensione del distacco fino al 30/04/2011.
- Se invece il formulario E101 è stato rilasciato per il periodo dal 1/05/2008 al 30/04/2009 ed è stato poi successivamente emesso il formulario E102 per il differimento fino al 28/02/2011 non sarà possibile un'altra estensione del distacco ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n.883/2004 poiché la durata massima pari a 24 mesi è già stata raggiunta.
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