Rapporto di lavoro
Da Gennaio 2011 interesse legale all'1,5 per cento
A cura della redazione
Il Ministero delle Economia, con il decreto 07/12/2010 (in G.U. n. 292 del 15/12/2010) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale passi dal 1% al 1,5%.
La variazione è stata disposta dal MEF così come previsto dall’art. 1284 c.c. che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Condizione necessaria affinchè il nuovo tasso di interesse possa trovare applicazione è che il decreto di modifica venga pubblicato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avrà effetto.
Riepilogo
dal
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al
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Interesse legale
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disposizione normativa
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21.04.1942
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15.12.1990
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5,0%
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Codice Civile
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16.12.1990
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31.12.1996
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10,0%
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Legge 26 novembre 1990, n. 353
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01.01.1997
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31.12.1998
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5,0%
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Legge 23 dicembre 1996, n. 662
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01.01.1999
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31.12.2000
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2,5%
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D.M. 10 dicembre 1998
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01.01.2001
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31.12.2001
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3,5%
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D.M. 11 dicembre 2000
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01.01.2002
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31.12.2003
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3,0%
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D.M. 11 dicembre 2001
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01.01.2004
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31.12.2007
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2,5%
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D.M. 1 dicembre 2003
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01.01.2008
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31.12.2009
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3,0%
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D.M. 12 dicembre 2007
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01.01.2010
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31.12.2010
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1,0%
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D.M. 4 dicembre 2009
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01.01.2011
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1,5%
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D.M. 7 dicembre 2010
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La modifica del tasso dell’interesse legale ha i seguenti riflessi:
- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del Tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente all’1%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
- rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 16/8 – 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico.
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.
- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del Tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente all’1%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
- rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 16/8 – 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico.
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.
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