Il Ministero delle Economia, con il decreto 07/12/2010 (in G.U. n. 292 del 15/12/2010) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale passi dal 1% al 1,5%.
La variazione è stata disposta dal MEF così come previsto dall’art. 1284 c.c. che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Condizione necessaria affinchè il nuovo tasso di interesse possa trovare applicazione è che il decreto di modifica venga pubblicato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avrà effetto.
 
Riepilogo
dal
al
Interesse legale
disposizione normativa
21.04.1942
15.12.1990
5,0%
Codice Civile
16.12.1990
31.12.1996
10,0%
Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997
31.12.1998
5,0%
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999
31.12.2000
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001
31.12.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002
31.12.2003
3,0%
D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004
31.12.2007
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008
31.12.2009
3,0%
D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010
 31.12.2010
1,0%
D.M. 4 dicembre 2009 
01.01.2011
 
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
 
La modifica del tasso dell’interesse legale ha i seguenti riflessi:
- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;
- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del Tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente all’1%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
- rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 16/8 – 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico.
- tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.