Sulla G.U. n. 142 del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto 10 maggio 2024, con il quale il Ministero dell’interno ha fissato nella misura compresa tra 2.500 e 5.000 euro, l’importo della garanzia finanziaria che lo straniero, richiedente protezione internazionale, deve presentare al fine di non essere trattenuto presso i C.P.R..

Il Decreto del Ministero dell’interno di maggio 2024 abroga quello del 14 settembre 2023 sullo stesso argomento, pubblicato a fine maggio u.s. sulla G.U., che aveva fissato in 4.938,00 euro, per l’anno 2023, l’importo della citata garanzia finanziaria.

L’intervento del Ministero dell’interno ruota intorno all’art.28-bis del D.lgs. 25/2008, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/85/CE (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e che, a seguito del c.d. Decreto Cutro (DL 20/2023 – L. 50/2023), ha previsto una procedura accelerata per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per accogliere le richieste di asilo.

Più precisamente, la procedura accelerata consiste in un esame della domanda di protezione internazionale che si svolge in tempi più rapidi rispetto alla procedura c.d. “ordinaria”.

L’art. 28-bis, comma 2, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal Decreto Cutro, prevede due ipotesi di procedura accelerata, che può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito: quella della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (individuata nella lett. b), e quella della domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (lett. b-bis).

Un Paese è considerato sicuro, secondo l’art. 2-bis del Dlgs 25/2008, se sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione (ai sensi del Dlgs 251/2007), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

Ad oggi sono considerati Paesi sicuri (secondo il Decreto degli affari esteri 17 marzo 2023): Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

Gli stranieri richiedenti la protezione internazionale, che si trovano nelle condizioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 6-bis, c. 2 del Dlgs 142/2015, vengono trattenuti nei punti di crisi (hotspot) esistenti presso i maggiori luoghi di sbarco, nelle strutture analoghe ai punti di crisi o nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) che si trovano in prossimità della frontiera, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera, ossia per il tempo necessario ad accertare se sussiste il diritto ad entrare nel territorio dello Stato e anche per soggiornarvi.

Il trattenimento nelle citate strutture però può essere evitato, se lo straniero presenta idonea garanzia finanziaria che consente di soddisfare tre esigenze, richieste al cittadino extracomunitario dal legislatore italiano: avere a disposizione sul territorio nazionale un alloggio adeguato, avere una somma occorrente per il rimpatrio e i mezzi di sussistenza minimi necessari.

Detta garanzia finanziaria è prevista tra un minimo, pari a 2.500 euro, e un massimo, pari a 5.000 euro e deve essere prestata, entro sette giorni lavorative decorrenti dalla comunicazione dell’importo determinato dal questore, dallo straniero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria in favore del prefetto del luogo in cui le stesse sono stipulate.

Infatti, il nuovo decreto ministeriale, a differenza del previgente, prevede che sia il questore a determinare l’importo della garanzia finanziaria, tenendo conto del minimo e massimo edittale e della situazione individuale dello straniero.

In particolare, il questore valuterà il grado di collaborazione fornita dallo straniero nella procedura di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dallo stesso relative a: generalità, cittadinanza, documenti d’identità o di viaggio, luogo di provenienza o di abitazione nel Paese di origine, modalità e itinerari del viaggio effettuato ed eventuali organizzatori, generalità dei parenti e loro recapiti telefonici e indirizzo del luogo in cui si vuole alloggiare in Italia.

La garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo di 28 giorni, anche da parenti dello straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in un altro Paese UE.

Se lo straniero si rende irreperibile, il prefetto del luogo in cui è stata prestata la garanzia procederà a trattenere la stessa.