L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 in materia di DPI.

Cosa tratta?

Come riportato in un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda “adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.

Il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva europea. L’aggiornamento dell’Allegato del Testo Unico di Sicurezza consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

 

Ecco alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:

  1. aggiornato e reso più articolato e dettagliato lo “Schema indicativo per l'inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con dispositivi di protezione individuale”: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: “altri rischi” (annegamento, mancanza di visibilità, carenza di ossigeno);
  2. aggiornato e modificato l’“Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”: viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI, ora comprende, come da definizione, anche i rischi dai quali i DPI individuati proteggono;
  3. aggiornato e modificato l’“Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale”: ora si rimanda alla valutazione del rischio: “in base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva”. È stata creata anche una particolare organizzazione della tabella, dettagliata in quattro colonne che individuano:

a. rischi;

b. parte del corpo interessata/tipo di dispositivo individuale;

c. esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il corrispondente Dispositivo di Protezione Individuale;

d. settori lavorativi.

 

Quando entra in vigore?

La sostituzione e l’aggiornamento dell’Allegato VIII si applica con la pubblicazione della nuova versione di aprile del D.Lgs. 81/08.

 

Indicazioni operative

Aggiornarsi alle recenti modifiche normative.