Il D.L. Sostegni, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha determinato una proroga dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 30.4.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010 (art. 68, D.L. 18/2020 – L. 27/2020, modif. dall’art. 154 del D.L. 34/2020 e dall’art. 1-bis della L. 159/2020, di convers. del D.L. 125/2020; art. 1, c. 2, D.L. 3/2021; art. 1, c. 2, D.L. 7/2021; art. 4, c. 1, D.L. Sostegni). I citati versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31.5.2021.

N.B. Sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Viene, inoltre, sancita la ripresa, dall’1.5.2021, degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 30.4.2021) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza (art. 152, D.L. 34/2020, mod. dal D.L. 129/2020 e dalla L.159/2020, di convers. del D.L. 125/2020; art. 1, c. 3, D.L. 3/2021; art. 1, c. 3, D.L. 7/2021; art. 4, c. 2, D.L. Sostegni).