D.L. Rilancio: anche i care leavers nella quota di riserva
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 468 del 21 luglio 2020, ha fornito le prime indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla L. 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In materia di lavoro, si segnala, in particolare, che:
- L’art. 43 bis (contratto di rete con causale di solidarietà) ha aggiunto, all’art. 3 del D.L. 5/2009 (L. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, c. 4 ter, del D.Lgs. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:
- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
- L’art. 67 bis (inserimento al lavoro dei care leavers) prevede che la quota di riserva di cui all’art. 18, c. 2, della L. 68/1999 – ossia la quota attribuita in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ecc. – è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
- L’art. 80 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ha modificato, in sede di conversione, l’art. 46 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis.
In particolare, il citato comma stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall’art. 47, c. 2, L. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell’art. 47 citato prevede invece che “la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”).
- L’art. 80 bis (interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015), introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l’interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015.Come noto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo art. 38, c. 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” (comma 3, primo periodo). Inoltre, “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione” (comma 3, secondo periodo).
L’art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa “si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.
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