È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto legge 73/2022 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Tra le novità in materia di lavoro, si segnalano le seguenti:

-          Sono stati prorogati i termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (art. 35). In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione i provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10, c. 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga di cui sopra si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

La proroga della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel RNA dovrebbe avere come conseguenza immediata anche lo slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato fissato, dal provvedimento A.E. 143438/2022, al 30 giugno p.v.;

-          È stata modificata la disciplina sull’assegno unico e universale (art. 38) con l’introduzione della lett. c-bis al c. 1 dell’art. 2, D.Lgs. 230/2021. In particolare, l'AUU verrà riconosciuto anche ai nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992.

Inoltre, il D.L. Semplificazioni ha previsto che:

- solo per l’anno 2022, l’importo ex art. 4, c. 1, per ciascun figlio minorenne (€ 175) è riconosciuto per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;

- le maggiorazioni (105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media) riconosciute, ex art. 4, c.4, per ciascun figlio con disabilità minorenne, sono estese, solo per l’anno 2022, anche per i figli fino al 21° anno di età;

- le maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4 slittano, invece, all’1.1.2023;

- nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui all’art. 5, c. 1 (nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro) sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022;

-          È stata prevista una semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro in materia di immigrazione (artt. 42-45). Per le domande presentate in relazione al DPCM 21.12.2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 3, c. 4, D.Lgs. 286/1998), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, c. 6, del T.U. sull'immigrazione.

-          Il D.L. 73/2022 - che individua, altresì, i casi esclusi dalla citata procedura semplificata - dispone una semplificazione della verifica dei requisiti (art. 44) concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (di cui all'art. 30 bis, c. 8, DPR 394/1999), demandata ai consulenti del lavoro (professionisti di cui all'art. 1, L. 12/1979), nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.