Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 59 del 10 luglio 2009, ha precisato che l'attività svolta dal datore di lavoro che non sia propriamente di natura sportiva ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio debba essere assoggettata a contribuzione INPS e non ENPALS.
È vero, infatti, che il D.M. del 15 marzo 2005 ha ridefinito l'ambito di applicazione della disciplina degli obblighi contributivi ENPALS, includendovi gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi. L'estensione dell'ambito di operatività dell'iscrizione ENPALS operata dal decreto riguarda, però, sempre e comunque attività connotate da natura "sportiva"; natura che, evidentemente, non sussiste nel caso di attività consistente solo in cure estetiche o di recupero motorio.