L’INAIL, con la circolare n. 11 del 27 marzo 2020, ha fornito istruzioni operative in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva ex DL 18/2020.

In merito alla sospensione, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi, si rileva che, in attuazione dell’art. 37, c. 2, sono state sospese, a partire dal mese di marzo, le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata (richiesta 902019).

In riferimento all’art. 37, c. 1, invece, si precisa che per i lavoratori domestici, la quota per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell’Inail è riscossa direttamente dall’Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico, che riversa poi all’Inail le somme riscosse.

Per ciò che concerne la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti indicati all’art. 61, c. 2, lettere da a) a r), si chiarisce che, per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’Inail dai soggetti indicati nella disposizione, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, non sussistono versamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30.4.2020, indicato dalla norma.

Rientrano, invece, nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’art. 2, c. 11, del DL 338/1989 (L. 389/1989), con scadenza ricadente nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020.

In tema di rateazioni, si ricorda che la sospensione decorre dal 23 febbraio e riguarda quindi le rate in scadenza dal 23 febbraio fino al 30.4.2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2.3.2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. b) del DL 9/2020, la sospensione decorre dal 2 marzo e riguarda quindi le rate in scadenza dal 2 marzo al 30.4.2020.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30.4.2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione dal 2.3.2020 al 30.4.2020, si applica ai soggetti individuati alle lettere da a) a r) con posizione assicurativa territoriale attiva al 2.3.2020, che non abbiamo presentato entro il 2.3.2020:

  1. la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
  2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione sensi dell’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DI 27.2.2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019;
  3. la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019, come da istruzioni fornite con nota prot. 1204/2020.

Per l’individuazione dei soggetti indicati alle lettere da a) a q) si rinvia all’allegato 1 di cui alle risoluzioni n. 12/2020 e 14/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti del premio di autoliquidazione 2019/2020 (scaduto il 17.2.2020 per la prima rata e per il versamento in unica soluzione), per i soggetti individuati dall’art. 61, c. 2, lettere da a) a r), del DL 18/2020, in via transitoria, il premio di autoliquidazione sarà calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.

Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15.5.2020, tramite Pec, alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 alla circ. 11/2020 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione di cui all’allegato 1.

L’INAIL ha fornito, inoltre, precisazioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dall’art. 62, c. 2, lett. c). In particolare, si precisa che nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 per quanto riguarda i premi di competenza dell’Inail non scade alcun versamento da autoliquidazione.