L’INL, con la nota prot. n. 298 del 24 giugno 2020, ha ricordato che l’ipotesi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la citata inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (Cassazione, sent. 27243/2018 e 13649/2019).

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) riguarda anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.