Cura Italia: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il decreto legge 17.3.2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per la famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I numerosi interventi in materia di lavoro saranno realizzati con un finanziamento straordinario di 10 miliardi di euro.
L'importo più elevato è per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. Da un lato, la Cassa Integrazione in deroga cui sono destinati 3,3 miliardi, che potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro inclusi quelli con un solo dipendente; dall'altro, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che sarà incrementato con 1,3 miliardi di euro.
In base al Decreto, potranno chiedere la Cassa in deroga anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti mentre sono esclusi i datori di lavoro domestico. A beneficio di questi ultimi, il Decreto stabilisce il rinvio dei pagamenti dei contributi previdenziali al 10 giugno 2020.
Con il Cura Italia arriva un supporto economico anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: circa 3 miliardi di euro a tutela del periodo di inattività. Per i titolari di Partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata, sarà riconosciuta un'indennità una tantum di 600 euro (170 milioni stanziati). La stessa indennità sarà riconosciuta ai lavoratori autonomi: commercianti, artigiani e coltivatori diretti.
Per i benefici legati alla L. 104/1992, sono stanziati circa 500 milioni di euro. Saranno estesi per due mesi i permessi ai lavoratori disabili e a quelli che assistono un familiare disabile, con il passaggio da tre giorni al mese a 15 giorni al mese per marzo e aprile 2020. Per queste categorie di lavoratori è prevista una corsia preferenziale per l'accesso allo smart working.
Rivoluzionati anche i congedi parentali, per venire incontro alle esigenze delle famiglie a seguito del mutato scenario introdotto con la chiusura delle scuole. Chi ha figli fino a 12 anni potrà chiedere un congedo entro un massimo di 15 giorni che prevede un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione previdenziale figurativa. Per poterne usufruire, però, l'altro genitore dovrà lavorare e non essere né disoccupato né beneficiario di altra misura di sostegno al reddito. In alternativa al congedo, le famiglie potranno chiedere un bonus baby-sitter di 600 euro che sale fino a 1.000 euro per medici, infermieri, personale socio sanitario, ricercatori e personale della Polizia di Stato.
I licenziamenti sono sospesi a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni. Fino alla scadenza del termine, il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Il Decreto interviene anche sui beneficiari del Reddito di cittadinanza che continueranno a percepire l'emolumento ma saranno esclusi, per i prossimi due mesi, dagli obblighi di condizionalità ovvero dalla disponibilità immediata al lavoro e all'attività per la comunità.
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